Come ridurre il rischio elettrico nei lavori su impianti elettrici a bassa tensione.

Il rischio elettrico riguarda la maggior parte dei lavoratori e, in particolar modo, i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, nonché i lavoratori impiegati in un’attività lavorativa svolta nei pressi di impianti elettrici, come ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di linee elettriche aeree.

Definizione di lavoro con rischio elettrico

Viene definito “lavoro con rischio elettrico” qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.

Il lavoro con rischio elettrico si suddivide, quindi,  in lavoro elettrico e lavoro non elettrico. In particolare:

  • il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti
  • il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9

L’Inail ha pubblicato, al riguardo,un’interessante guida Guida Inail ” in materia di Lavori su impianti elettrici in bassa tensione, aggiornata al 2018, con lo scopo di:

  • presentare le disposizioni legislative e normative 
  • riportare esempi e procedure per la sicurezza dei lavoratori

Il documento parte dall’individuazione degli obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione.

Nel dettaglio, distingue i lavori con rischio elettrico, sotto tensione in bassa, media ed alta tensione, in vicinanza di parti attive e analizza il decreto del 4 febbraio 2011 inerente a tutti i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

La sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici

Durante l’esecuzione dei lavori sotto tensione gli operatori sono soggetti ai seguenti rischi elettrici:

  • shock elettrico (folgorazione) e ustioni dovuti al contatto con tensioni pericolose
  •  effetti dannosi dovuti all’arco elettrico provocato da cortocircuito o da interruzione di circuiti con correnti circolanti elevate

In particolare, nel capitolo, in cui è considerato solo il lavoro elettrico, si fa riferimento alla sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici e alla valutazione del rischio con riguardo a:

  • condizioni e posto (zona) di lavoro
  • condizioni ambientali
  • manovre
  • procedure di lavoro
  • protezione dal fuoco
  • rischio esplosione

Viene, inoltre, precisato che il lavoro in prossimità deve essere eseguito da una delle 3 figure:

  • PES (persona esperta in ambito elettrico) o PAV (persona avvertita in ambito elettrico)
  • PEC (persona comune, cioè non esperta e non avvertita, in ambito elettrico) sotto la supervisione di PES
  • PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV

Per quanto riguarda la valutazione del rischio viene chiarito che prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, il datore di lavoro deve condurre la valutazione dei rischi (CEI 11-27, punto 4.1).
La sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori (argomento trattato nel capitolo 5 del presente lavoro), e sulla scrupolosa osservanza delle procedure di lavoro (argomento trattato nel presente capitolo).

Per le manovre di esercizio e i controlli funzionali devono essere impiegati, se necessari, attrezzi ed equipaggiamenti atti a prevenire pericoli elettrici per le persone.

Persone coinvolte nei lavori elettrici

Tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa che si svolge su un impianto elettrico, o in sua prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al lavoro da eseguire. Quando il lavoro si protrae a lungo o è complesso, al personale coinvolto devono essere ripetute tali istruzioni, prescrizioni e regole, insieme all’obbligo di rispettarle.

Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative dei lavori sugli impianti elettrici sono ripartite tra le seguenti figure professionali, che sono responsabili anche dell’attuazione delle misure di sicurezza da applicare (si rimanda al capitolo 3 del presente lavoro per una trattazione dettagliata):

  • URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico
  • RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico
  • URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro
  • PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa

Dispositivi di protezione individuali per il rischio elettrico

Nei lavori sotto tensione in bassa tensione vi è la necessità, in alcuni casi, di ricorrere ai dispositivi di protezione individuali (DPI). Nel capitolo in esame, dopo un’ampia premessa generale, si passa ad individuare quelli specifici per i lavori elettrici sotto tensione, sottoposti a prove specifiche per garantire isolamento adeguato e la cui idoneità viene riconosciuta con il simbolo del doppio triangolo (idoneità del DPI come misura contro lo shock elettrico), tra cui:

  • guanti isolanti
  • maniche isolanti
  • elmetti
  • visiere
  • calzature isolanti
  • abbigliamento protettivo

La formazione per i lavori in bassa tensione

Per la formazione  in bassa tensione, si individuano le caratteristiche del PES e PAV (istruzione, conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, esperienza di lavoro maturata, caratteristiche personali, significative per la professione: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore).

Misure con valutazione del rischio semplificata

Le misure con valutazione del rischio semplificata, ossia i casi la cui valutazione del rischio si può derogare alle prescrizioni di sicurezza, in quanto il rischio è ridotto (soprattutto perché, data la situazione, è trascurabile la probabilità che si verifichi un pericolo).