D.U.V.R.I. : “l’interferenza rilevante”

In una recentissima sentenza di questo mese (Cassazione Penale, Sez.IV, 12 ottobre 2018 n.46401), la Corte ci ricorda un principio più volte affermato negli ultimi anni, secondo il quale “ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall’art.26 D.Lgs.vo 9.4.2008 n.81, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quali il contratto di appalto, di opera o di somministrazione, ma all’effetto che tale rapporto origina, ovvero alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte.
Ad esempio, con particolare riferimento al subappalto, la Cassazione sottolinea che “con riferimento alla posizione del subappaltatore, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore. I contratti cui fa riferimento la Cassazione in questa pronuncia e in quelle che verranno successivamente esaminate sono principalmente:

 Contratto di appalto (art.1655 codice civile):

“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”

 Subappalto (art.1656 codice civile): “L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.”

 Contratto di somministrazione (art.1559 codice civile):

“La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.”

Pochi mesi fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 23 luglio 2018 n.34788) ha precisato che “al di là della definizione operata da parte dei contraenti […] del rapporto quale “contratto di appalto””, vi è stata comunque “una errata gestione da parte degli imputati del “rischio interferenziale”. Se il concetto di “gestione del rischio interferenziale” e, a monte, di “concreta interferenza”, sono dunque centrali in relazione all’obbligo del DUVRI, occorre focalizzare l’attenzione su come venga intesa esattamente l’interferenza in giurisprudenza.
La ratio della norma di cui all’art.26 D.Lgs 81/2008 è quella di far si che il datore di lavoro “committente” appresti un segmento all’interno della propria azienda al fine di prevenire ed evitare i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa.”
Secondo la Cassazione Penale, Sez.IV, 23 luglio 2018 n.34788, “l’interferenza rilevante – dovendosi ricercare una nozione che sia il più confacente possibile al perseguimento della sua ratio – deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi  (Così Sez. IV, sentenza n.36398 del 23 maggio 2013).

Emerge, quindi, che, nell’ambito di interferenza tra organizzazioni di più imprese, in cui è irrilevante l’interferenza di fatto tra lavoratori di plurime imprese, ciò che rileva è la presenza di un potere di interferenza nei confronti dell’appaltatore”.

 Conclusioni

 Una sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 31 luglio 2018 n.36715), di pochi giorni successiva a quella appena esaminata, fornisce ulteriori approfondimenti in materia.
In linea con le altre sentenze esaminate, la Corte sottolinea in questa pronuncia che “ai fini dell’accertamento della penale responsabilità a titolo colposo, l’interferenza tra impresa appaltante ed appaltatrice non attiene alla valutazione delle sole attività rischiose, ma comporta che tutte le imprese coinvolte individuino specificamente le attività potenzialmente rischiose, ed intervengano per limitarne i rischi connessi.”
 La Cassazione cita a questo punto la sentenza di legittimità che per la prima volta (per quanto ci consta) ha condannato – nel 2012 – un datore di lavoro di una grande azienda italiana per omicidio colposo per omissione del DUVRI, ricordando che “il personale della ditta appaltatrice ha infatti diritto di conoscere preventivamente, con valutazione a cura dell’appaltante, i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro. È stato in proposito affermato (Sez,4, n.5420 del 2012, non massimata) che il concetto di “interferenza” va inteso come “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.
Quindi “in sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve ivi svolgere.”