Infortunio sul lavoro, può essere responsabile anche l’impresa subappaltante?

Anche l’impresa che subappalta un lavoro può essere responsabile e quindi rispondere dell’infortunio di un lavoratore, qualora si ravveda la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure di prevenzione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito ad un infortunio mortale, con la Sentenza n. 12228/2015.

Nel caso in esame, il lavoratore dipendente di un’impresa individuale subappaltatrice, era salito sul tetto del fabbricato per la rimozione e sostituzione delle lastre di eternit con la nuova copertura in alluminio. In corrispondenza del lucernaio, dal quale era stata rimossa la rete metallica di protezione, precipitava al suolo perdendo la vita.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il committente (appaltante in questo caso) è esonerato dagli obblighi antinfortunistici nei confronti del lavoratore che svolge la propria attività in appalto soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La sentenza, richiamandosi all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 626/1994 (vigente all’epoca dei fatti), sostituito poi dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, chiarisce che spetta al committente (in questo caso l’appaltante) promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Secondo il parere della Corte, il rischio di caduta dall’alto non può certamente considerarsi un rischio specifico, essendo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle specifiche competenze.
Pertanto, non essendo presenti sul tetto le idonee misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, viene riconosciuta la colpevolezza dell’impresa affidataria subappaltante.